Normativa antinfortunistica: responsabile il datore per la mancata codificazione

20 ott 2015 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41486 del 15 ottobre 2015, ha affermato che la mancata codificazione formale, da parte del datore di lavoro, della normativa antinfortunistica, al fine di ridurre al minimo i rischi di infortuni sul lavoro, porta ad una responsabilità penale di quest’ultimo qualora si dovessero verificare lesioni ai propri dipendenti. Ciò in quanto l’esistenza della semplice prassi aziendale ed eventuali istruzioni verbali non sostituiscono una regolamentazione ed una informazione formale al lavoratore dei rischi presenti in azienda.

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato dal lavoratore contro il suo datore di lavoro condannato alla pena detentiva per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle leggi antinfortunistiche, convertita in Appello nella corrispondente pena pecuniaria, revocando la sospensione condizionale della pena.
Il ricorso presentato in Cassazione è fondato sul fatto che il datore omettendo l’adozione di misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche di carattere strettamente valutativo dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, ha contribuito a cagionare al dipendente in questione lesioni personali (trauma toracico e contusione gomito destro).
A tal proposito i giudici di merito hanno ben posto in evidenza che costituiva dato certo che l’imputata, nella sua qualità di datrice di lavoro ed in violazione della disposizione sulla sicurezza sul lavoro, non aveva redatto all’epoca dell’infortunio un piano operativo di sicurezza adeguato. Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Questi principi non si attagliano al caso di specie, essendo rimasto provate non solo la mancanza di valutazione (nel POS) del rischio derivante dallo svolgimento in quota di determinati lavori di manutenzione, ma anche l’omessa concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell’infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavoro (trabattello).
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso considerando il principio di diritto che le istruzioni verbali e le mere prassi operative non assumono quella forza cogente che deve essere, invece, attribuita alla “codificazione” delle norme attuative antinfortunistiche in un documento scritto all’uopo redatto, lasciando ragionevolmente negli addetti alle lavorazioni pur sempre, nella loro rappresentazione soggettiva, quei margini di discrezionalità nella esecuzione di esse (istruzioni meramente verbali e prassi), riconnessi alla caratteristiche (non codificate e prive di alcuna solennità) di tali diverse forme di attuazione delle norme prevenzionistiche; ritenute, in tal caso, variabili in quanto del tutto plausibilmente soggette a quegli adattamenti suggeriti dalle concrete contingenze, sulla base di condotte ricollegabili proprio alla carenza di norme scritte inderogabili contenute nel documento formale, tali da attribuire ad esse quelle caratteristiche di cogenza ed inderogabilità, proprie di tali forme di “codificazione normativa scritta”, delle modalità di lavorazione all’interno dell’azienda, conformi alle cautele antinfortunistiche, rispetto a disposizioni meramente verbali ed a prassi aziendali.

Fonte dell’articolo – sito web: http://www.consulentidellavoro.vi.it

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