1. Questione
Il tribunale di Ascoli Piceno condannava il responsabile della società datrice di lavoro alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 14 ed 81 del d.lgs. 66/2003 per aver omesso di far sopportare i lavoratori alla prescrittiva visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni.
A seguito di appello dell’imputato la corte d’appello di Ancona in parziale riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il reato estinto limitatamente ad un solo lavoratore e determinava la pena per il residuo reato in mesi due e giorni 20 di arresto.
Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione, la quale annulla la sentenza.
2. Art. 2087 c.c. e responsabilità datore di lavoro
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l’appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poichè la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti (Cass. pen., Sez. 4, n. 28197 del 21.5.2009).
Sicchè, essendo proprio questo il caso, è chiaro come sia sul il committente sia sull’appaltatore incombesse l’obbligo di cooperazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 19752 del 19.3.2009), cioè di reciproca informazione e “di contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e
protezione necessarie” (Cass. pen., 28197 del 9.7.2009) la cui violazione ha chiaramente avuto diretta efficienza causale nella verificazione dell’evento letale. In forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro (al pari degli altri titolari di analoghe e contestuali posizioni di garanzia) è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 c.p., comma 2. Ne segue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia I requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera (cfr. Cass. pen. Sez. Un. n. 5 del 25.11.1998).
Fonte dell’articolo – sito web: http://responsabilita.medica.diritto.it/
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